La riforma modernizza la regolamentazione europea esistente e chiarisce quale paese è responsabile per la sicurezza sociale quando i lavoratori frontalieri sono attivi in più paesi. Le organizzazioni nazionali saranno obbligate a scambiare informazioni più rapidamente per rilevare meglio errori, abusi e frodi sulle prestazioni. Si dovrà inoltre rafforzare il contrasto alle strutture fittizie cosiddette "aziende lettera".
Lavoratori frontalieri
Una delle modifiche più importanti riguarda la posizione dei lavoratori frontalieri. Fino ad ora, l'indennità di disoccupazione in caso di perdita totale del lavoro veniva generalmente pagata dal paese in cui il lavoratore risiedeva. D'ora in avanti, in molti casi tale responsabilità si sposterà verso il paese in cui il lavoratore ha effettivamente prestato servizio. Chi ha lavorato o è stato assicurato per almeno 22 settimane consecutive nel paese di lavoro riceverà l'indennità da quel paese. In questo modo si ottiene maggiore chiarezza nella ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.
Nessuna proroga
Il Lussemburgo è riuscito durante i negoziati a ottenere un periodo transitorio eccezionalmente lungo. Questo darà al governo lussemburghese più tempo per adattare le procedure amministrative, i sistemi informatici e lo scambio di dati con i paesi confinanti.
Promotion
I sindacati accolgono la riforma come un passo avanti. Sottolineano che la disoccupazione non è solo una questione finanziaria. Anche l'accompagnamento verso un nuovo lavoro, l'accesso alla formazione, la sicurezza sociale, il sostegno alla famiglia e la tutela legale meritano secondo loro una chiara attenzione. Per questo il periodo transitorio non deve essere utilizzato per rinviare i necessari preparativi.
Segnalazione preventiva
Per i lavoratori distaccati le condizioni saranno inasprite. D'ora in poi i lavoratori devono essere iscritti almeno tre mesi alla sicurezza sociale del loro paese d'origine prima di poter lavorare temporaneamente in un altro Stato UE. Inoltre verrà introdotto un sistema obbligatorio di segnalazione preventiva, con eccezioni limitate per incarichi molto brevi.

